DIZIONARIO DEL CONDOMINIO



- CODICE CIVILE: art.1137. Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

- CODICE CIVILE: art.1138. Regolamento di condominio

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

- CODICE CIVILE: art.1139. Rinvio alle norme sulla comunione

Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.

RIFORMA (introduzione)

Lo scorso 18 giugno, è entrata in vigore la legge 220/2012, la cosiddetta “riforma del Condominio”, che modifica ed integra gli articoli del codice civile che riguardano questo istituto.


Se, già dalla prima lettura della legge, gli esperti unanimi avevano affermato che “la montagna ha partorito il topolino”, ora, dopo qualche mese di pratica, aumentano i dubbi sulla sua applicazione e si evidenziano, con tutte le problematiche derivanti, le incongruenze evidenziate sin dall'inizio. Come al solito sarà la magistratura che ci dirà, con le prime sentenze della Suprema Corte, che naturalmente sono ancora di là da venire, come interpretare le nuove norme.


Intanto, e sarà così anche in futuro, il “sistema Condominio” procederà a diverse velocità: infatti la riforma si applica integralmente solo ai condomini costituitisi dopo il 18 giugno. Per i condomini esistenti a quella data valgono, ove esista un regolamento contrattuale, le norme in esso contenute e, se il regolamento è assembleare, vale quel regolamento se non in contrasto con quanto previsto dal nuovo codice. Naturalmente tutte le vertenze “incardinate” a quella data, verranno giudicate in base al vecchio codice.


Le novità alle singole voci.


INDIETRO 1 2 3 4 5 6 7 AVANTI